Figli bamboccioni: se non studiano e non lavorano a una certa età perdono diritto all’assegno

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Una sentenza quasi rivoluzionaria della Suprema Corte di Cassazione muta l’indirizzo che gli ermellini avevano seguito finora.  Nell’ordinanza n. 32406 dell’8 novembre 2021 i supremi giudici hanno stabilito che il figlio trentenne che ha smesso di studiare da anni senza riuscire a inserirsi in modo stabile nel mondo del lavoro perde l’assegno di mantenimento. Risulta irrilevante che non sia riuscito a raggiungere l’indipendenza economica.

Dunque sui figli cosiddetti bamboccioni la Corte di cassazione fa una brusca frenata mutando in sostanza quanto prima in più occasioni in sede di legittimità e cioè che i ragazzi devono essere mantenuti fino a quando non trovano un lavoro stabile e consono alla propria formazione scolastica.

La vicenda riguarda un trentaduenne che aveva smesso di studiare a sedici anni e da allora aveva fatto molti corsi professionali trovando, però, solo lavori saltuari. La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva revocato l’assegno che era consegnato direttamente alla madre e poi anche l’assegnazione della casa familiare. Inutile, a questo punto, il ricorso della donna alla Suprema corte.

Nell’ordinanza gli Ermellini, riporta il sito Cassazione.net, hanno confermato sostanzialmente quanto deciso dai giudici territoriali, Il figlio, oramai trentaduenne, aveva abbandonato gli studi all’età di sedici anni, aveva frequentato corsi di formazione professionale negli anni 2011 e 2012, aveva avuto esperienze lavorative, seppur saltuarie, e non risultavano presenti circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. In poche parole, bene ha fatto la Corte territoriale a dare concreta applicazione al principio della autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione e, nella valutazione degli indici di rilevanza, ha correttamente ritenuto di dover ponderare la sussistenza dei requisiti per il mantenimento con rigore crescente con il crescere dell’età del figlio.

Una bella lezione ai giovani che si cullano sugli allori e non si sforzano di acquisire una indipendenza economica, contando sull’assegno di papà. Attendiamo analoghe valutazioni su altri benefici, questa volta statali, come il reddito di cittadinanza.

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