Credito d’ imposta per assunzione di profili altamente qualificati

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lavoro 1Forma di agevolazione:

Credito di imposta

Beneficiari:

Persone fisiche e giuridiche titolari di reddito di impresa.

Costi agevolabili e misura del credito di imposta:

È riconosciuto un credito d’imposta, pari al 35% del costo aziendale sostenuto dall’azienda, per assumere a tempo indeterminato personale:

– in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

– in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico – riportate nell’allegato 2 del Decreto Legge 83/2012 – impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

Contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari a €200.000,00 annui ad impresa, del «costo aziendale» sostenuto dai soggetti beneficiari relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell’assunzione, per le assunzioni a tempo indeterminato di:

– personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario;

– personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico.

Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese

– Il contributo è concesso in regime de minimis:

– Accedono provvisoriamente all’agevolazione in regime “de minimis” e alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale

– è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente.

Cause di decadenza dal diritto di fruire del contributo:

– Riduzione o mantenimento, nei tre anni successivi all’assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di PMI, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d’imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l’agevolazione;

– Mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;

– Delocalizzazione della propria attività, realizzata dall’impresa beneficiaria, successivamente all’11 agosto 2012, in un paese non appartenente all’Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

– Accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 € , oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

– Casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Ulteriori informazioni email: dgiai.segreteria@mise.gov.it

 

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