Garanzia Giovani, bonus per l’occupazione giovanile

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giovaniForma di agevolazione:

Diminuzioni del costo del lavoro per specifiche tipologie contrattuali. L’incentivo sarà fruito mediante conguaglio/ compensazione operato sulle denunce contributive effettuate dal datore di lavoro.

Novità: possibile fruire dell’incentivo oltre i limiti fissati sugli aiuti de minimis, se l’assunzione del giovane aderente al programma comporta un incremento occupazionale netto: vedi la Circolare INPS, n. 32 del 16 febbraio 2016.

Beneficiari:

Datore di lavoro privato.

Assunzioni agevolate:

L’incentivo (sgravi contributivi) spetta al datore di lavoro privato che assume giovani (tra i 15 e i 30 anni non compiuti al momento della registrazione) che si registrano al portale Garanzia Giovani www.garanziagiovani.gov.it.

Tipologia di contratti agevolabili:

– un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione per 6-12 mesi (sono validi anche i contratti che raggiungano i 6 mesi a seguito di successive proroghe del contratto originario)

– un contratto a tempo determinato anche a scopo di somministrazione superiore a 12 mesi

– un contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)

– contratti di apprendistato professionalizzante

L’agevolazione non spetta per:

– assunzione a scopo di somministrazione se l’agenzia somministrante fruisce, per quella medesima assunzione, una remunerazione per l’attività di intermediazioneed accompagnamento al lavoro nell’ambito di programmi a finanziamento pubblico.

– contratto di apprendistato per il diploma e di alta formazione, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio.

– tirocini e servizio civile.

Entità dell’agevolazione:

Al giovane che si iscrive al Portale viene assegnato un profilo di occupabilità. L’importo del bonus varia a seconda del contratto stipulato e del profilo di occupabilità dell’assunto:

Possibile usufruire del Bonus anche oltre i limiti di cui al de minimis, se l’assunzione del giovane comporta un incremento occupazionale netto.

Il bonus è, poi, cumulabile con gli altri incentivi alle assunzioni (es. è cumulabile con l’esonero dal versamento per tre anni dei contributi previdenziali previsto dalla legge di Stabilità 2015).

Il Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11 precisa inoltre che se trattasi di agevolazioni cosiddette “selettive”, rivolte a specifiche categorie di lavoratori o di datori di lavoro, la cumulabilità tra i due benefici non potrà comunque superare il 50 per cento dei costi salariali.

 

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