Nelle cartelle si deve indicare anche il calcolo degli interessi a pena di nullità

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Una sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che sono da considerarsi nulle le cartelle di pagamento nelle quali non sia indicato il criterio di calcolo degli interessi. In questa ipotesi, il debito notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere annullato. Quindi attenzione a cosa c’è scritto nella cartella, vi sono possibilità di opporsi alle richieste dell’Agenzia.

Contenuto della cartella
Nella cartella devono essere quindi essere riportati:

l’imposta;
le sanzioni;
gli interessi.
Se nella cartella viene indicata solo la cifra, senza indicazione di quale sia la data a partire dalla quale è stato eseguito il conteggio e quali tassi siano stati applicati, la cartella di pagamento è nulla, secondo il recente orientamento della giurisprudenza.

Interessi ridotti per le cartelle esattoriali
Per la Corte di Cassazione Cassazione (sent. n. 8934/2014; n. 15554/2017; n. 24933/2016) nella cartella devono essere obbligatoriamente riportate:

le analitiche modalità per il calcolo degli interessi;
gli interessi calcolati congruamente motivati sia per quanto riguarda le modalità di calcolo, sia per la provenienza e la percentuale degli interessi applicati. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati dalla legge sul procedimento amministrativo (Art. 3 della legge n. 241/1990) e dallo statuto del contribuente (Art. 7 L. n. 212/2000); l’indicazione della data di consegna del ruolo.

In caso di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, dell’indicazione del capitale e del tasso di interesse applicato, la cartella può essere legittimamente impugnata, perché il contribuente deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto, le motivazioni, le causali e le voci riportate nella cartella di pagamento.

Questa la decisione dei supremi giudici. Mano alle carte, facciamo ricorso quando si può, non facciamoci spennare più di quanto il fisco non faccia già.

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