Licenziamento: la legge Fornero autorizza quello per limiti d’età solo se il lavoratore riceve la pensione subito

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La Legge Fornero (D.L: 201/2011) ha previsto, nel caso in cui il lavoratore raggiunga i limiti di età (ovvero 70 anni e 7 mesi di età), il cosiddetto “licenziamento ad nutum”, cioè il licenziamento libero, senza obbligo di motivazione, da parte del datore di lavoro. La possibilità per l’impresa di recedere dal rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore raggiunga il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia non è legata al raggiungimento dell’età, ma al conseguimento effettivo del trattamento da parte dell’interessato. Considerate queste disposizioni la Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 13181/2018, ha stabilito, accogliendo un ricorso di un lavoratore, che va ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, solo se questa viene erogata subito.

I giudici spiegano che la possibilità del recesso ad nutum, con sottrazione del datore di lavoro all’applicabilità del regime dell’articolo 18 della legge n. 300/1970 è condizionata non dalla mera maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei per la pensione di vecchiaia, bensì dal momento in cui la prestazione previdenziale è giuridicamente conseguibile dall’interessato”.

Dunque, con queste motivazioni, i giudici hanno accolto il ricorso di un lavoratore nei confronti di una banca, stabilendo che non è legittimo il licenziamento del lavoratore in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, se la prestazione non gli viene erogata immediatamente.

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