Economia: via libera al decreto mutui, la banca può pignorare la casa dopo 18 rate non pagate

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

mutuiIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto legislativo che attua la direttiva europea sui «contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali», il cosiddetto decreto mutui. D’ora in poi dunque la banca potrà pignorare la casa dopo 18 rate non pagate di mutuo, anche non consecutive, e senza passare dall’asta giudiziaria. Questa possibilità non potrà però essere retroattiva.

La finalità della direttiva è quella di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, tra l’altro, che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG). Questa la spiegazione di una sintetica nota di palazzo Chigi al termine della riunione.

Il decreto legislativo chiarisce l’ambito di applicazione delle nuove norme che è circoscritto a: mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale; mutui finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato. Sono state inserite anche norme che vengono incontro ai consumatori in difficoltà a pagare le rate del mutuo: viene previsto infatti che la Banca d’Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore.

Infine sono previste altre clausole specifiche che dovrebbero andare a tutto vantaggio del consumatore. Nella stipula del contratto le parti possono convenire che in caso di inadempimento la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo. Qualora il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano invece superiori al debito residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza.

La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti. È stata anche prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.

 

Calendario Tweet

maggio 2024
L M M G V S D
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031