Superammortamento per gli investimenti in nuovi beni strumentali

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strumentiLegge n. 208 del 2015 art. 1 commi 91-97
Agevolare gli investimenti in nuovi beni strumentali da parte di imprese ed esercenti arti e professioni.

BENEFICIARI: Tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni.

AGEVOLAZIONE: Riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef.

ENTITA’: Maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamenti (o di canone di leasing). Ovvero per una spesa di 100 è possibile ammortizzare un valore di 140. Maggiorazione del 40% dei limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

CONDIZIONI:

  • Investimenti per tutti i beni strumentali nuovi acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
  • Sono esclusi dal beneficio i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, i fabbricati e le costruzioni, nonché alcuni beni di carattere particolare (condutture di acque minerali naturali, reti urbane di gas, elettricità e acqua, materiale rotabile ferroviario, aerei).
  • Le agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016.

La detrazione fiscale del maggiore ammortamento avverrà in sede di dichiarazione dei redditi.

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