Contributo a fondo perduto.
Attività agevolabili:
Le azioni formative dovranno riguardare esclusivamente la formazione aggiuntiva sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e promuovere la consapevolezza circa la complessità del tema “sicurezza” e l’importanza di comportamenti corretti per prevenire i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
La formazione può essere:
– di tipo generale, sulla normativa vigente, su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei lavoratori, ecc.;
– sui rischi specifici legati al comparto cui appartiene l’impresa e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l’azienda si è dotata;
– al ruolo, prevista per i datori di lavoro che assumono in proprio i compiti di responsabile.
Le azioni formative dovranno riguardare esclusivamente la formazione aggiuntiva, ad eccezione delle azioni rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari (a progetto e stagionali), studenti in alternanza formazione/lavoro e tirocinanti che potranno riguardare anche la formazione obbligatoria.
Le azioni ammissibili sono due. Il progetto presentato deve indicare a quale delle due azioni si riferisce:
– azione A: attività formative rivolte ai lavoratori di età inferiore a 25 anni, lavoratori precari, tirocinanti e studenti in percorsi di alternanza F/L (lettere j e k dell’articolo 4)
– azione B: attività formative rivolte ai seguenti destinatari:
a) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi;
b) lavoratori nel settore dell’agricoltura e selvicoltura, incluso lavoratori autonomi o piccoli imprenditori, con priorità ai lavoratori stagionali e stranieri;
c) lavoratori di età superiore a 50 anni;
d) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
e) lavoratori e autonomi nel settore dell’edilizia con priorità agli stranieri;
f) lavoratori stagionali nel settore turismo e commercio;
g) lavoratori e datori di lavoro nei settori abbigliamento e pelletteria, con priorità agli stranieri;
h) datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi sottoposti al rischio cadute dall’alto;
i) lavoratori nel settore autotrasporto merci, trasporto materiali e logistica.
I lavoratori messi in formazione devono essere in servizio in una sede operativa ubicata in Toscana.
Beneficiari:
Imprese singolarmente o in ATI e/o le agenzie formative accreditate.
Possono presentare progetti gli Organismi paritetici di cui al D.Lgs 81/08 purché accreditati ai sensi della DGR 968/2007 e s.m.i. o in partenariato con agenzie formative accreditate, fermo restando l’obbligo dell’accreditamento per i soggetti che svolgono attività di formazione.
Entità del contributo:
I progetti sono finanziati per un importo minimo di euro 50.000,00 o per il minore importo previsto per l’area territoriale e l’azione progettuale. L’importo massimo è dato dalla disponibilità finanziaria per ciascuna area territoriale e azione progettuale.
Il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore:
– in caso di aiuti de minimis: 100% del costo del progetto;
– in caso di aiuti alla formazione: PI: 70%; MI: 60%; GI: 50%.
Nel caso di formazione obbligatoria rivolta ai lavoratori (nel caso specifico, lavoratori di età inferiore a 25 anni e lavoratori precari), essa potrà essere finanziata unicamente in ambito di regime “de minimis”.
Scadenza:
Le domande saranno presentate, esclusivamente in forma cartacea alla Regione Toscana, Settore Formazione e Orientamento, Via G. Fico della Mirandola 24, Firenze, potranno essere presentate a mano, nell’orario 9-13 nei giorni dal lunedì al venerdì presso l’indirizzo sopra indicato, o per posta raccomandata. Le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 15 aprile 2016. Fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Ulteriori informazioni: gabriele.grondoni@regione.toscana.it