Cyberbullismo: la legge che lo contrasta approvata definitivamente dalla Camera, nessun voto contrario

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La legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo è stata definitivamente approvata dalla Camera con 432 voti a favore e nessun contrario. Il testo che ha avuto un percorso lungo e accidentato (è passato per tre volte dalle commissioni e le aule di palazzo Madama e di Montecitorio), ha avuto il definitivo ok alla quarta lettura.

La legge varata dalla Camera circoscrive il raggio d’azione ai minorenni e conferma l’ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo, rispetto al testo Camera che alle misure educative affiancava anche strumenti di natura penale. Il testo agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nelle versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.

Entra per la prima volta nell’ordinamento una puntuale definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo. Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.

In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet. In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking: fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme a almeno un genitore o a altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Resta però il problema, enorme, della lotta al bullismo, non cyber.

 

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