Superammortamento per le imprese

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La legge di bilancio 2017 ne prevede la proroga (fino al 30 giugno 2018) e un rafforzamento (hardware e software) di maggiorazione del 150% degli ammortamenti.

I titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, i contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che acquistino, fino al 31 dicembre 2016, beni materiali strumentali nuovi, macchinari e attrezzature, hanno la possibilità di beneficiare ai fini delle imposte sui redditi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria, di una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 40%.

Tale disciplina non incide sui valori per il calcolo degli studi di settore; applicata anche alle autovetture, autocaravan, motocicli a deducibilità limitata. Non produce effetti sul calcolo degli acconti delle imposte sui redditi. Sono esclusi dall’agevolazione i beni materiali soggetti a coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, fabbricati e costruzioni.

Art. 1, commi 91-97 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 .

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate del 26 maggio 2016 sulla Circolare n. 23/E del 26 maggio 2016 dell’Agenzia delle Entrate “Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n.208 – maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “super ammortamento”)che specifica i soggetti interessati, gli investimenti ammissibili all’agevolazione, le modalità di fruizione del beneficio ed altri aspetti operativi.

La risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che per individuare quali beni rientrino nell’ammortamento è necessario fare riferimento allo specifico coefficiente di ammortamento fissato dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, senza tener conto di quanto previsto dall’articolo 102-bis del TUIR.

 

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