Pensioni: nuove regole per la ricongiunzione dei contributi a partire dal 2017

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La Circolare Inps n. 60/2017 del 16 marzo ha fornito i dettagli applicativi della riforma pensioni 2017, in particolare per ciò che riguarda il cumulo contributi per coloro che hanno versamenti in diverse gestioni previdenziali INPS . L’istituto di previdenza ha infatti emanato le prime istruzioni operative in merito alla facoltà di far valere i contributi versati in diverse gestioni (purché non risultino coincidenti) per l’accesso alla pensione.

Per fruire del nuovo istituto del cumulo non saranno applicati oneri o trattenute, ma ogni singola gestione effettuerà il conteggio pro quota. La circolare specifica in dettaglio i criteri per l’uscita di vecchiaia e per quella anticipata.

VECCHIAIA – Dal gennaio 2017 si può utilizzare il cumulo anche se è stato maturato un diritto autonomo alla pensione in una delle gestioni previdenziali. In questi casi, la pensione non può avere decorrenza anteriore al primo febbraio 2017. Niente cumulo per coloro che sono già titolari di pensione.

ANTICIPATA – Dal gennaio 2017 il cumulo dei contributi può essere utilizzato anche per raggiungere la pensione anticipata, possibilità che prima non era prevista. Il requisito è, per il 2017 e 2018, 42 anni e 10 mesi (2.227 settimane) per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi (2.175 settimane) per le donne.

INDIRETTA AI SUPERSTITI – La facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, fosse stato maturato diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni. In tali casi, la facoltà di cumulo in parola può essere esercitata dai superstiti per i decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017 e la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso. Anche qui, niente cumulo se il deceduto era già titolare di pensione.

PENSIONE DI INABILITA’ – A decorrere dal gennaio 2017, cumulo anche per conseguire i trattamenti di inabilità da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni di appartenenza. La decorrenza dei trattamenti di inabilità è attribuita secondo i criteri della gestione a cui il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

CONTRIBUZIONE ESTERA – Per pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, ai fini del raggiungimento della prestazione utilizzando il cumulo, può essere considerata anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali. La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera. La titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo.

TOTALIZZAZIONE E RICONGIUNZIONE – La legge di Stabilità (commi 197 e 198), prevede la rinuncia a una precedente domanda di totalizzazione, per accedere al trattamento pensionistico in cumulo, a patto che il procedimento amministrativo non si sia ancora concluso. La rinuncia può essere esercitata anche dai superstiti. Si può rinunciare anche a una domanda di ricongiunzione contributi, entro il primo gennaio 2018, a patto che non sia stato già perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. In questi casi, c’è diritto al recesso (per passare al cumulo contributi), e al rimborso di quanto eventualmente già versato per la ricongiunzione.

Il recesso dalla ricongiunzione si può manifestare in forma esplicita, presentando apposita istanza, oppure attraverso il semplice comportamento omissivo nel pagamento delle rate (interruzione dei pagamenti). La restituzione delle quote di onere di ricongiunzione versate avviene a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

 

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