Nuove disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

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green economyEntrata in vigore il 2 febbraio 2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio2016, la Legge 221 del 28 dicembre 2015, il c.d. Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2016, che contiene disposizioni per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

CREDITO DI IMPOSTA PER BONIFICHE DA AMIANTO:

Tra le misure riservate anche alle imprese, in attesa del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze che disporrà i dettagli necessari per l’operatività dell’incentivo, un credito di imposta per la bonifica da amianto su beni o aree.

Dall’art. 56 della citata legge:

“1. ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione . La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, al fine di individuare tra l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di

spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis».”

ACQUISTI VERDI PA: GARANZIE RIDOTTE SE IN POSSESSO DI SPECIFICHE REGISTRAZIONI DI TIPO AMBIENTALE:

Dall’art. 16

“Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia edel suo eventuale rinnovo e’ ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.”

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SISTEMI EMAS ED ECOLABEL UE:

Dall’art. 17

“Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualita’ ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.”

IMPRONTA AMBIENTALE DEI PRODOTTI: MARCHIO VOLONTARIO “MADE GREEN IN ITALY”:

Dall’art. 21 “Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale”:

1. Al fine di promuovere la competitivita’ del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF),

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalita’ di funzionamento dello schema.

3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l’adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi;

b) rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualita’ ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilita’ sociale;

c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;

d) garantire l’informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

 

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