Vaccinazioni obbligatorie sanitari e over50: Senato approva sospensione sanzioni fino al 30 giugno 2023

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Il Senato ha approvato con 92 voti favorevoli, 75 contrari e un’astensione il decreto che prevede, oltre alle misure per il contrasto dei rave illegali, anche il reintegro anticipato degli operatori sanitari non in regola con le vaccinazioni contro il Covid, la sospensione delle multe per gli over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale contro il Covid e la proroga dell’operatività dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale.

Con alcuni emendamenti approvati in aula, si consente l’accesso per visite a pazienti ricoverati in ospedali e Rsa anche a quelle persone non munite di green pass valido a seguito di vaccinazione o guarigione. Abrogata anche la norma che consentiva uscite temporanee da queste strutture solo a pazienti muniti di green pass. Il regime di autosorveglianza per chi ha avuto contatti stretti con una persona positiva al Covid scende da 10 a 5 giorni e viene abrogato l’obbligo di un tampone negativo per porre fino all’isolamento delle persone positive.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce che le norme transitorie sull’obbligo di vaccinazione contro il Covid per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. L’inadempimento dell’obbligo per queste categorie aveva determinato la sospensione dall’esercizio della professione, il divieto di svolgimento dell’attività lavorativa oltre al divieto di accesso alle strutture in cui si svolgono i tirocini pratico-valutativi.

Il decreto prevede inoltre la sospensione delle multe di 100 euro ai no vax.

Ricordiamo che la Corte Costituzionale a tal proposito, come annunciato con un comunicato del 1° dicembre 2022, relativo ad una sentenza che ancora deve essere depositata, aveva affermato la legittimità delle norme transitorie sull’obbligo vaccinale in oggetto per il personale sanitario e sull’esclusione, per il caso di inadempimento del medesimo obbligo e per il periodo della conseguente sospensione del rapporto di lavoro, della corresponsione degli emolumenti a carico del datore di lavoro; la sentenza aveva invece ritenuto inammissibile, per ragioni processuali, la questione relativa all’impossibilità, per gli esercenti le professioni sanitarie che non avessero adempiuto all’obbligo vaccinale, di svolgimento anche di attività lavorativa che non implicasse contatti interpersonali.

Il comma 1-bis – inserito in sede referente – stabilisce la sospensione, dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023, delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 100 euro, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid obbligo stabilito – con riferimento a diversi periodi temporali – per molteplici categorie di soggetti.

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