Pensioni: retromarcia Inps, nuove regole per trattenute su assegni e liquidazioni

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Nel passato si sono moltiplicate le proteste dei pensionati che si vedevano ridurre l’assegno mensile a seguito di trattenute decise unilateralmente dall’Inps a titolo di recupero crediti a favore di terzi, senza che ci fosse una sentenza o un decreto che legittimasse l’azione unilaterale dell’Istituto.

Con il Messaggio 3187 del 22 settembre, l’INPS traccia i confini entro i quali d’ora in poi applicherà trattenute sulle pensioni e sulle liquidazioni a titolo di recupero crediti in favore di soggetti terzi. Tale prelievo è legittimo soltanto se autorizzato da una specifica disposizione di legge oppure da una sentenza emessa da un’autorità giudiziaria, e sempre nel rispetto dei limiti delle trattenute applicabili mensilmente (un quinto della pensione e salvaguardia del trattamento minimo).

Le ritenute INPS sulla pensione o sui trattamenti di fine rapporto (TFR) e fine servizio (TFS) devono essere autorizzate da una disposizione di legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il prelievo resta legittimo soltanto nei seguenti casi:

-atto negoziale con il titolare della pensione (per esempio cessione del quinto; anticipo a garanzia pensionistica APE volontario; iscrizione ad un’organizzazione sindacale (trattenuta sindacale);
-atti non negoziali (prelievo imposte a carico del pensionato contribuente; condanna giudiziaria o assegnazione giudiziale per processi di esecuzione forzata presso terzi, nella qualità di terzo pignorato; assegnazione giudiziale di quote di pensione come ad esempio per corresponsione di assegni divorzili).

In assenza di istituti giuridici che conferiscano un potere impositivo, dunque, l’istituto di previdenza non è legittimato né ad effettuare trattenute né a disporre pagamenti disgiunti in favore di più beneficiari (cd. crediti extra ordinem). Ad esempio, non saranno più valide le richieste di trattenute provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a dipendenti in quiescenza. In via eccezionale le trattenute già in corso continueranno ad essere applicate fino ad estinzione del debito, decesso del titolare della pensione o altra causa di estinzione del diritto a pensione.

Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con l’INPS per regolare il prelievo di tali crediti nel rispetto dei principi di trasparenza, previo consenso esplicito da parte del pensionato, stabilendo al contempo gli oneri in favore dell’INPS per il servizio svolto.

A seguito di una sentenza di condanna della Corte dei Conti per danno erariale, l’INPS può essere chiamato al recupero in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi, svolgendo l’attività in posizione di terzietà.

Dunque, nei casi in cui ricorrono i presupposti di legge, l’INPS può dispone le ritenute sulla pensione oppure sul TFS/TFR per conto del creditore. Maggiori indicazioni su tutte le procedure previste sono  contenute nel Messaggio_numero_3187_del_22-09-2021

 

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