Canone Rai: va pagato entro il 20 agosto, chi non deve sborsare la gabella

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Nel bel mezzo delle polemiche una notizia è sicura. Mamma Rai intascherà anche quest’anno il canone in bolletta. Scade venerdì 20 agosto 2021 il termine per il pagamento del canone TV 2021. Il canone di abbonamento alla televisione è dovuto da chiunque abbia un televisore e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. L’importo è pari a 90 euro l’anno.

Come saprete, dal 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica (per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune).

I titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale pagano il canone RAI con addebito diretto nella bolletta della luce. Questi utenti, quindi, non devono e non possono più pagare tramite bollettino postale.

In pratica, se siete titolari di un contratto luce, automaticamente si suppone che abbiate un televisore in casa e dunque vi viene addebitato in bolletta il canone. Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se hanno una casa in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

Canone TV, chi non deve pagarlo
Naturalmente, non tutti coloro che hanno intestata una bolletta della luce possiedono anche un televisore, e dunque non sono tenuti al pagamento del canone. Ci sono anche altri casi di esenzione dall’obbligo di pagamento del canone TV.

Per quali motivi è possibile chiedere il rimborso del canone TV addebitato nella bolletta elettrica? I motivi per i quali è possibile chiedere il rimborso del canone Tv sono questi:

il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);
il richiedente o un altro componente della famiglia anagrafica oppure è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);
il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse, ad esempio mediante addebito sulla pensione- (codice 3);
il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);
il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).
è anche possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello (codice 6).
Canone TV, come presentare la domanda di rimborso
Ma come si presenta l’istanza di rimborso? La domanda può essere presentata telematicamente dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web (il modello per la domanda lo potete scaricare qui).

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In alternativa, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento, attraverso il servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Canone TV, come e quando avviene il rimborso?
I rimborsi riconosciuti sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità sempre che venga assicurita l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate.

Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato dall’impresa elettrica non vada a buon fine, questo viene disposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV .

Canone TV, come disdire l’abbonamento TV
E’ naturalmente anche possibile disdire l’abbonamento RAI con una dichiarazione sostitutiva.

Le persone titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che vogliono disdire l’abbonamento perché non detengono più televisori in nessuna casa devono presentare la dichiarazione sostituiva di non detenzione (la potete scaricare qui).

La dichiarazione sostitutiva va presentata ogni anno se si continua a non avere il televisore. Non è più prevista invece la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento dell’apparecchio tv.

Per avere effetto per l’intero anno, la dichiarazione di non detenzione deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Canone TV, come presentare domanda per la disdetta
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata tramite:

applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate
intermediari abilitati
posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale. La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
forma cartacea, mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’Ufficio Canone TV – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.

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