Scuola: green pass obbligatorio per il personale fino al 31 dicembre 2021, nota tecnica del ministero dell’istruzione

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Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la ‘certificazione verde Covid-19’ per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di ‘possesso’ e un dovere di ‘esibizione’ della certificazione verde. E’ quanto si specifica nella nota tecnica che il Ministero dell’Istruzione ha inviato ai dirigenti e ai coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche e alle organizzazioni sindacali sul decreto legge approvato lo scorso 6 agosto che comprende le modalità di attuazione del green pass.
La certificazione verde ”costituisce una ulteriore misura di sicurezza”, si legge nella nota che ricorda i casi in cui viene
rilasciata. Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e quello provvisto della ‘certificazione verde Covid-19’, deve comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di
lavoro e per i mezzi di trasporto.
“La questione, che riguarda personale non dipendente da questo Ministero è controversa e se ne auspica il chiarimento in fase di conversione del decreto-legge – si precisa nel documento – Tuttavia, con la valenza del parere tecnico da più parti sollecitato, considerata la specificità dei destinatari di detti servizi, ovvero bambini non assoggettabili alla vaccinazione e impossibilitati all’uso della mascherina e, soprattutto, considerato il tenore letterale del successivo comma 4 (”… i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia… sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1….”), anche per il personale dei servizi educativi dell’infanzia si ritiene valga la necessità di possedere e di esibire la ‘certificazione verde Covid-19’, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021″.

Quanto al controllo del possesso del Green Pass da parte dei dirigenti scolastici, la nota tecnica specifica che “a parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy”

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