Dpcm 24 ottobre: Viminale, circolare ai prefetti. Per le raccomandazioni inserite nel provvedimento non esistono sanzioni

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Il Ministero dell’interno ha diramato istruzioni ai prefetti sull’applicazione del Dpcm 24 ottobre 2020, in merito, in particolare, alle previsioni di comportamenti ai quali non sono però riferite sanzioni. Ne riportiamo alcuni passi significativi:

Nel d.P.C.M. 24 ottobre 2020, come già in precedenti provvedimenti, si rinvengono alcune nuove previsioni di contenuto esortativo, formulate in termini di raccomandazione, le quali, benché non correlate a sanzioni, intendono sollecitare l’adozione di comportamenti ispirati alla massima prudenza e al senso di responsabilità dei singoli.

Mobilità personale (art.1, comma 4)
Rientra nel novero delle suddette previsioni l’articolo in epigrafe, con il quale viene fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione, non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ricevimento di ospiti nelle abitazioni private (art.1, comma 9, lett. n)
Per quanto riguarda il ricevimento di ospiti presso la propria abitazione, il d.P.C.M. in commento rafforza la raccomandazione riferita al medesimo contesto contenuta nel precedente provvedimento presidenziale.
Tenuto conto della stringente necessità di prevenire la diffusione del virus, che può essere agevolata da contatti occasionali anche tra familiari non conviventi, e pertanto di adeguare i propri comportamenti, anche nella sfera privata, a un principio di massima cautela, viene raccomandato che nelle abitazioni private si eviti di ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Va da sé che anche ove ricorrano tali particolari circostanze andranno seguite le regole prudenziali legate all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree.
Si ribadisce, a beneficio dell’attività degli organi accertatori, che le previsioni del d.P.C.M. esplicitate in forma di raccomandazione non determinano, nel caso dicomportamenti difformi, l’irrogazione di sanzioni.

Seguono poi altre indicazioni riguardanti il resto degli articoli del Dpcm.

Ecco in allegato il Testo della circolare

 

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