Le ultima novità sul tema fiscale per le PMI
Con la conversione in legge del Decreto 193/2016 – meglio conosciuto come “Decreto Fiscale 2016”- e la definitiva approvazione della Legge di Stabilità per il 2017 sono entrate a regime alcune importanti novità che riguardano le imprese e che comportano rilevanti modifiche agli adempimenti richiesti dall’Amministrazione ed alle modalità di determinazione dell’imposizione fiscale.
1) Nuovo regime per cassa per la contabilità semplificata
La Legge di Bilancio per il 2017 prevede che i contribuenti in contabilità semplificata vengano tassati secondo il c.d. criterio di cassa e non secondo il c.d. criterio di competenza a partire dal 01.01.2017.
Illustriamo brevemente la differenza fra i due criteri con un esempio.
IL CRITERIO DI COMPETENZA Il sig. Rossi è un piccolo commerciante e adotta la contabilità semplificata. Per semplicità immaginiamo la seguente situazione. Unica fattura nell’anno 2016, di euro 21.000 oltre ad IVA. Nessun costo. Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2017. Il reddito imponibile sarà formato da euro 21.000 su cui calcolare le relative imposte. REGOLA GENERALE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA: Il reddito viene calcolato indipendentemente dall’incasso o pagamento ma basandosi sull’insorgere dell’operazione.
IL CRITERIO DI CASSA Spostiamoci nel 2017 e immaginiamo una identica situazione. Unica fattura nell’anno 2017, di euro 21.000 oltre ad IVA. Nessun costo. Incasso della fattura a mezzo riba in data 31.01.2018. Il reddito imponibile 2017 sarà formato da euro ZERO su cui non calcolare le relative imposte. Il reddito imponibile 2018 sarà formato da euro 18.000 (o su altri eventuali incassi) su cui calcolare le relative imposte. REGOLA GENERALE DEL PRINCIPIO DI CASSA: È basilare il momento dell’incasso o del pagamento, al fine della formazione del reddito imponibile. |
Il regime per cassa sarà dal 2017 il regime naturale per i soggetti in contabilità semplificata e l’unico modo per non applicarlo sarà quello di optare per la contabilità ordinaria.
Si ricorda che il criterio di cassa è già applicato da tempo come regime naturale per i professionisti.
Con questo nuovo regime non verranno più calcolate le rimanenze finali a chiusura dell’esercizio.
Come si diceva il reddito sarà determinato solo dai ricavi riscossi meno i costi pagati.
Tutto questo comporterà novità anche sul fronte degli adempimenti contabili necessari e, sostanzialmente, ci troveremo di fronte tre opzioni:
- istituzione del registro incassi/pagamenti – necessaria redazione prima nota con date incasso e pagamento.
- annotazione sui registri IVA dei costi non pagati e dei ricavi non incassati in un’unica soluzione a fine anno – ricognizione a fine d’anno delle fatture registrate e non pagate o non riscosse.
- opzione triennale per il “criterio delle registrazioni”ovvero la data di registrazione dei documenti corrisponde alla data di incasso/pagamento – regime più semplice ma con poca flessibilità.
Resta inoltre la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria.
Sarà quindi necessario esaminare le singoli posizioni per assumere le decisioni più appropriate e definire i meccanismi di gestione del nuovo sistema.
2) Nuova forma tassazione imprese – IRI
Dal 2017 anche le imprese individuali e le Società di Persone in contabilità ordinaria potranno optare per tassare separatamente gli utili non prelevati e lasciati all’interno dell’impresa.
Su questi verrà applicata la stessa aliquota prevista per le Società di Capitali ovvero il 24%.
L’opzione può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno da cui si vuol far partire la sua applicazione ed è valida per cinque anni. Per il 2017 potrà essere esercitata in Unico 2018.
Sul reddito d’impresa tassato con l’IRI non saranno applicabili le deduzioni/detrazioni previste per il reddito delle persone fisiche tassato con l’IRPEF.
Per calcolare il reddito imponibile IRI si partirà dal risultato d’esercizio derivante dal conto economico dell’impresa – con relative variazioni fiscali – andando poi a dedurre le somme erogate ai soci come utili o riserve o quelle prelevate dall’imprenditore individuale per le proprie esigenze.
3) Nuove comunicazioni periodiche
Il decreto 193/2016, già convertito in legge, fra le molte disposizioni ha introdotto due nuovi adempimenti periodici per tutti i soggetti IVA.
Si prevede che dal 1° gennaio 2017 è abolito lo “ spesometro ” e sono introdotti due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale:
- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio.
Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017. (Atteso rinvio al 16.09.2017)
Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
Ad oggi parrebbero soggetti a questo adempimento le Associazioni che applicano il regime speciale della L.398 ed i soggetti cha applicano il regime “forfettario”o c.d. “dei minimi”. Siamo in attesa di interpretazioni dell’Amministrazione.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest’ultimo è informato dall’Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.
– Credito d’imposta
A favore dei soggetti in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. Il credito d’imposta è pari a 100 euro ed è riconosciuto ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito d’imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
– Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.
Dal 1° gennaio 2017 sono soppressi i seguenti adempimenti:
- comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
- limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma 6, Dl 331/1993 (modello Intrastat)
- comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list
- comunicazioni acquisti da San Marino senza addebito d’imposta
L’introduzione di questi nuovi obblighi comporterà una necessaria maggior attenzione nella puntuale gestione dei documenti. Cogliamo quindi l’occasione per sottolineare l’importanza di una sua collaborazione attiva attraverso la consegna dei documenti nei tempi necessari alla corretta gestione delle comunicazioni.
I consulenti degli uffici Confesercenti sono a disposizione per fornire tutte le informazioni di cui avesse necessità.