Tempesta emotiva: non vale come attenuante, Cassazione annulla sentenza Corte d’appello di Bologna

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La Cassazione ha accolto il ricorso della procura generale di Bologna, annullando la sentenza della Corte di Assise di appello che aveva quasi dimezzato (da 30 a 16 anni) la condanna inflitta a Michele Castaldo, l’omicida reo confesso di Olga Matei, uccisa il 5 ottobre 2016 a Riccione. Sentenza che aveva bilanciato aggravanti e attenuanti generiche, valorizzando la perizia psichiatrica sull’imputato, secondo la quale l’uomo fu preda di una soverchiante tempesta emotiva e passionale dovuta al suo vissuto.

Rigettate anche le sorprendenti richieste del sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, che sosteneva doversi rigettare il ricorso della procura generale di Bologna. Per i giudici della Cassazione invece la tempesta emotiva come elemento della situazione psicologica dell’imputato non concorre, assieme ad altri elementi, alla concessione delle attenuanti generiche.

Michele Castaldo strangolò Olga Matei, con cui aveva una relazione da un mese, il 5 ottobre del 2016, a Riccione, nel Riminese. Castaldo, poi, tentò il suicidio, gesto ripetuto anche a marzo, in carcere. Castaldo in primo grado era stato condannato a 30 anni per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili (ergastolo ridotto per rito abbreviato). Successivamente, il pg Paolo Giovagnoli, davanti alla Corte di Assise di appello di Bologna, aveva chiesto conferma della sentenza, tuttavia i giudici avevano ridotto la pena a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per il rito abbreviato), concedendo le attenuanti generiche.

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