PRATO: Registratori Telematici e Scontrini Elettronici – SEMINARI GRATUITI

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Gli incontri sono gratuiti e si terranno presso la sede della Confesercenti di Prato  PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
TEL. 0574 40291   EMAIL direzione@confesercenti.prato.it

 

SCONTRINO-ELETRONICO-1280x6401Scontrino Elettronico una nuova rivoluzione per i commercianti al minuto e per i loro clienti

E’ incominciata  il primo luglio scorso, con il primo obbligo di scontrino elettronico per chi ha volume d’affari superiore ai 400mila euro annui (escluse le attività partite nel 2019); e si compirà  – per tutti – il primo gennaio 2020 (ad esclusione delle attività non obbligate alla certificazione dei corrispettivi), quando scatterà anche la lotteria degli scontrini,  la rivoluzione dei Corrispettivi Telematici.

Per i primi sei mesi (fino a gennaio e fino a giugno, rispettivamente) è prevista una moratoria delle sanzioni, secondo il Decreto Crescita.

Cos’è lo scontrino elettronico per i corrispettivi

Il classico scontrino di carta sparirà e sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali, i corrispettivi giornalieri.

Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto un bonus (vedi sotto).

In alternativa sarà possibile usare un servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Uno strumento dunque che rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di dematerializzazione delle procedure fiscali e lotta all’evasione fiscale, dopo l’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica B2B a partire dal primo gennaio 2019. Alla luce del decreto crescita approvato a luglio in via definitiva dal Parlamento, gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi (resta fermo obbligo di memorizzarli ogni giorno).

Scontrino elettronico: le date dell’obbligo (gennaio 2020)

Dunque lo scontrino elettronico permette di non emettere più lo scontrino cartaceo, in quanto con questa nuova modalità i dati vengono inviati direttamente al fisco in via digitale. Due sono le date fondamentali da tenere a mente riguardo all’introduzione dell’obbligo di utilizzare questo strumento, a seconda delle caratteristiche del proprio business:

  • 1 gennaio 2020: l’Agenzia delle Entrate ha indicato che a partire da quella data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972. Fino a giugno niente sanzioni.
  • 1 luglio 2019: l’obbligo è anticipato a questa data solo per quei contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Come specificato nella risoluzione dell’Agenzia Entrate pubblicata l’8 maggio 2019 (la numero 47), il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019. Fino a gennaio niente sanzioni.

Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti

I commercianti dunque non faranno più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche prodotto messo in vendita da loro. Il nuovo adempimento infatti consentirà di non avere più l’obbligo di emissione dello scontrino e ricevuta fiscale.

Infatti, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei predetti documenti.

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Scontrino elettronico, cosa cambia per i clienti (per resi, garanzie)

Il cliente riceve non più uno scontrino, ma un documento commerciale (non valido a fini fiscali). E può riceverlo cartaceo oppure via mail. Questo può essere usato per resi e garanzie.

Il cliente non potrà più essere sanzionato all’uscita del negozio per l’assenza dello scontrino. La Guardia di Finanza potrà chiedergli però quanto ha speso e poi verificare che il negoziante ha in effetti battuto (telematicamente) quella cifra.

Inoltre, grazie all’elettronico, i controlli anti evasione saranno fatti in modo globale e sistematico, con il tracciato telematico.

Lotteria degli scontrini

Da gennaio 2020 parte anche la lotteria degli scontrini, con estrazioni mensili fino a 10mila euro e una annuale da un milione di euro. Ogni 10 centesimi di spesa valgono un biglietto virtuale, a fronte degli acquisti fatti con registratori telematici.

I biglietti raddoppiano per acquisti fatti con carta di credito o pos. Il cliente deve richiedere la partecipazione alla lotteria quando compra.

La lotteria – come da esperienza simile fatta in Portogallo – serve alla lotta all’evasione (è un incentivo per il cliente a pretendere lo scontrino) e al contante.

Scontrino elettronico e fattura elettronica: le differenze

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornalieri all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Al consumatore finale sarà pertanto rilasciato un documento commerciale, conforme ai requisiti del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, denominato anche “documento commerciale” che, qualora integrato con l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assumerà anche valenza fiscale, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo ovviamente l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.

Casi di esonero dall’obbligo

Il 10 maggio 2019, il Mef – Ministero dell’economia e delle finanze ha emesso il Decreto con il quale ha definito i casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 18 maggio 2019. All’articolo 1, comma 1 del Decreto viene indicato che il nuovo obbligo non si applica per le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato (maggiori informazioni sul portale dogane e monopoli online),
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri,
  • cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione,
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del  DPR n. 633/1972,
  • cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri,
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza,
  • prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole,
  • cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali,
  • somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere,
  • cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate.
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Oppure le operazioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2015, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
  • servizi di gestione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall’utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

E ancora, di cui al Decreto MEF 27 ottobre 2015, tra le quali rientrano, ad esempio le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.

Sono esonerate anche i trasporti pubblici collettivi di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale, oltre alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni durante un viaggio internazionale.

Bonus fiscale per registratori di cassa telematici

Per accompagnare all’obbligo, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% (credito d’imposta) sull’acquisto di un registratore telematico o per l’adattamento di uno già installato, fino al massimo di 250 euro o 50 euro rispettivamente. Il tutto solo per pagamenti fatti in modalità tracciabile.

Il bonus è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020 ed è utilizzabile tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale. “Il credito – scrive l’Agenzia – deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo”.

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