Banche, assegni: l’Abi pubblica un decalogo per i consumatori, attenzione alle soglie massime e alle sanzioni

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Per aiutare i clienti ad orizzontarsi fra le regole in tema di assegni, l’Abi ha messo a punto un vademecum per i clienti attraverso una Guida e un’info-grafica ad hoc per il web con un linguaggio non tecnico. E invita a fare attenzione alle soglie massime sugli assegni e i contanti, alla diciture ‘non trasferibile’ e ai vecchi libretti al portatore per evitare sanzioni anche salate e non incorrere nelle norme anti riciclaggio e antiterrorismo.

L’associazione ricorda quindi Le 10 cose da sapere e da ricordare per non sbagliarsi:

1. è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (ad esempio banche), di denaro contante e di titoli al portatore (ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a 3.000 euro;

2. gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare – oltre a data e luogo di emissione, importo e firma – l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Fai quindi attenzione se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno ricordati di apporla per importi pari o superiori a 1.000 euro;

3. le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità;

4. chi vuole utilizzare assegni in forma libera, per importi inferiori a 1.000 euro, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca;

5. per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato;

6. è vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è anche vietato il loro utilizzo anche laddove aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati ad una o più determinate persone;

7. per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;

8. in caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “Non trasferibile”) la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro;

9. per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018;

10. per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo

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