Shoppers e buste di plastica. Le nuove regole per tutti gli esercizi commerciali

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Le borse di plastica in materiale ultraleggero, non potranno più essere distribuite a titolo gratuito

Le borse di plastica in materiale ultraleggero, non potranno più essere distribuite a titolo gratuito e il loro prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite: tale obbligo sarebbe vigente fin d’ora, ma da quanto è dato sapere il Ministero lo riterrebbe vigente a far data dal 1 gennaio 2018, con l’avvio del programma di riduzione.

Questo è quanto prevede l’art. 9-bis del DL n. 91/2017 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), aggiunto dalla legge di conversione, n. 123 del 3 agosto scorso, che ha provveduto al recepimento della Direttiva UE n. 2015/720, che interviene al fine di ridurre l’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero e pone rimedio alla procedura di infrazione n.2017/0127 aperta dall’UE nei confronti dell’Italia per mancato recepimento nei termini della Direttiva (scadenza: 27 novembre 2016).

Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili (quelle certificate da Organismi accreditati, rispondenti ai requisiti stabiliti dal CEN, ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002, che possono regolarmente essere poste in commercio), l’art. 226-bis conferma il divieto di commercializzazione delle borse di plastica tradizionali che non rispondano alle seguenti caratteristiche:

  • Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

 

  • Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
    1) con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
    2) con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

La principale novità introdotta dal legislatore, è quella prevista dal successivo art. 226-ter che prevede la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, cioè quelle con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi (reparti ortofrutta, panetterie, gastronomia, macelleria, pescheria ecc.).

 

La progressiva riduzione delle borse di plastica in materiale ultraleggero sarà realizzata secondo le seguenti modalità:
a) dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40 per cento;
b) dal 1° gennaio 2020, il contenuto minimo di materia prima rinnovabile deve essere non inferiore al 50 per cento;
c) dal 1° gennaio 2021, tale contenuto minimo sale al 60 per cento.

 

Si tratta di un programma di riduzione di quelle borse ultraleggere che non hanno le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002 attestate da certificazioni rilasciate da Organismi accreditati e un contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le percentuali previste dallo stesso art. 226-ter, determinato sulla base dello standard stabilito dalla legge.

 

Al fine di fornire idonee modalità di informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di cui agli articoli 226-bis e 226-ter, ferme le certificazioni ivi previste, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi, nonché diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili.

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 226-bis e 226-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi.

All’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli Organi di Polizia Amministrativa.

 

Sulla materia Fiesa e Confesercenti erano già intervenute chiedendo la revisione della previsione normativa in quanto si tratta di un nuovo balzello che graverà sui consumatori e complicherà la vita alle imprese del settore.

Se da un lato è necessario alzare il livello di impegno per aumentare la consapevolezza dei cittadini sugli impatti che le borse di plastica hanno sull’ambiente dall’altro non si può scaricare sempre i costi sui consumatori e sulle imprese della distribuzione.

In virtù delle pesanti sanzioni, è opportuno accertarsi della conformità dei sacchetti al momento dell’acquisto e prima della loro commercializzazione.

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