Pensioni: differenze fra il sistema di calcolo contributivo, retributivo e misto

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La riforma delle pensioni Fornero-Monti ha mutato dal 2012 il sistema di calcolo dell’assegno, con l’entrata in vigore deil sistema contributivo pro rata per tutti. Dal sito della rivista online Pmi.it riprendiamo questa esauriente analisi sull’applicazione dei vari sistemi per il calcolo della pensione spettante agli interessati.

SISTEMA CONTRIBUTIVO – Dal 1995 gli assegni si misurano sulla base dei contributi versati: ciò significa che al momento della pensione la dote accumulata da ogni lavoratore si trasforma in rendita mensile applicando un coefficiente che tiene conto dell’età e delle aspettative di vita. La determinazione dell’importo della pensione con il sistema contributivo si basa dunque sul montante contributivo individuale costituito dagli accantonamenti dei contributi annuali ai quali sarà applicato il coefficiente di trasformazione.

In pratica, per ogni anno di lavoro viene accantonata una somma determinata applicando l’aliquota di computo sul reddito imponibile per i dipendenti del 33% e al per gli autonomi del 20% mentre per gli iscritti alla gestione separata determinata annualmente. A fine anno la contribuzione ottenuta andrebbe rivalutata al tasso di capitalizzazione, dato dalla variazione media del PIL del quinquennio precedente, calcolato dall’ISTAT. La rivalutazione – blocchi stabiliti per legge a parte – dovrebbe essere operata al 31 dicembre di ogni anno con effetto sulle pensioni con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.

ETA’-Il diritto alla pensione, dunque, non matura più quando si raggiunge il numero minimo di contributi e l’età anagrafica minima: la somma dei due fattori espressi in anni, infatti, con il vecchio sistema non doveva essere inferiore a una specifica quota, che prima cresceva ogni anno ma che ora è stata abolita. Quando si andrà ora in pensione?

Ecco le età per la pensione di vecchiaia 2017: 66 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti del privato, 66 anni e 7 mesi per lavoratori autonomi, 66 anni e 7 mesi per lavoratrici del pubblico impiego, 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome, 65 anni e 7 mesi per lavoratrici del privato. Esistono proposte per elevarla a 67 anni a partire dal 2019.

AMMONTARE – Al momento della liquidazione della pensione, il montante contributivo individuale con sistema contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, che aumenta proporzionalmente all’aumentare dell’età di pensionamento. I coefficienti, dopo la Riforma Fornero 2011, vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita. I prossimi adeguamenti sono previsti nel 2019 e poi ogni due anni (2021, 2023, 2025…). L’entità è decisa di volta in volta in base ai dati ISTAT. L’adeguamento 2019 sarà stabilito a fine 2017. Intanto, per individuare il coefficiente di trasformazione che si applicava ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, occorreva fare riferimento alla seguente tabella.

Coefficienti di trasformazione 2016-2018

Le pensioni liquidate con il sistema contributivo, a parità di contributi e retribuzione sarebbero comunque state di importo inferiore rispetto a quelle liquidate con il sistema retributivo. Ciò vuol dire che i lavoratori più giovani saranno penalizzati rispetti ai genitori, ragion per cui dovranno tutelarsi pensando a forme di pensione integrativa. Ma c’è di più, poiché al sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo: chi ha contributi dal valore molto basso potrebbe ritrovarsi a percepire una pensione ridotta pur avendo molti anni di versamenti.

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Esemplificando, ai fini del calcolo occorre: individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi e parasubordinati; calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota vigente; applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione.

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Il calcolo della pensione con sistema contributivo parte dai contributi versati a partire dal 31 dicembre 2011. Questo vuol dire che per chi fino a oggi aveva ancora il retributivo, restando salve le precedenti regole per i vecchi contributi, la penalizzazione è tanto minore quanto si era vicini all’età pensionabile.

Il sistema di calcolo da adottare quindi sarà:

Contributivo: per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995.

Retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi contributivo: per chi aveva maturato almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.

Misto, ossia retributivo fino al 31 dicembre 1995 e poi contributivo: per chi al 31 dicembre 1995 lavorava ma non aveva maturato 18 anni di contributi.

 

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