Inps, assegno emergenziale per sostegno reddito lavoratori licenziati

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“Il Fondo Credito, disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, prevede tra gli interventi in via emergenziale, l’erogazione di un assegno emergenziale per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto sopra citato”.

Lo riporta l’Inps che spiega come: “il finanziamentorichiesto, comprensivo sia dell’importo dell’assegno emergenziale che della contribuzione correlata, viene stimato sulla base dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile, spettante a ciascun lavoratore licenziato. La durata massima dell’assegno emergenziale sia di 24 mesi ed è subordinata al permanere dello stato di disoccupazione involontaria. In applicazione di quanto espressamente previsto dalla delibera n. 46, del 6 giugno 2017, le domande di accesso alla prestazione potranno essere presentate, da parte dell’azienda, solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dei soggetti per i quali si richiede il trattamento integrativo”.

“L’istruttoria delle domande – conclude la nota sarà avviata soltanto a seguito della presentazione della domanda di disoccupazione da parte di ciascun lavoratore interessato, consentendo in tal modo all’Istituto di procedere alla stima dell’importo del finanziamento richiesto e di sottoporre le stesse, all’esito positivo dell’istruttoria, all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo. In conformità a quanto stabilito dalla delibera sopra menzionata, si precisa, inoltre, che il contributo dovuto da parte del datore di lavoro, il cui ammontare è pari alla metà della prestazione, comprensiva della contribuzione correlata, dovrà essere versato, secondo le modalità illustrate nella Circolare Inps n. 213/2016, entro 30 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro della delibera del Comitato amministratore di concessione dell’assegno emergenziale, contenente la quantificazione del contributo medesimo. Qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente senza che il datore di lavoro abbia provveduto al versamento dell’importo dovuto, l’Istituto avvierà tutte le attività previste dalla normativa vigente per il recupero della contribuzione dovuta e non versata”.

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