Apprendistato. Un contratto a causa mista finalizzato all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

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Potrebbe risultare utile l’attivazione delle due tipologie contrattuali:

1) Apprendistato professionalizzante (rivolto a soggetti tra 18 e 29 anni). Attivabile per non diplomati, diplomati, laureati. L’impresa, per la formazione esterna (finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali ) può aderire all’offerta formativa pubblica oppure organizzarsi internamente.

2) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (rivolto a soggetti tra i 15 e i 25 anni).

Consente l’acquisizione, oltre che delle competenze tecnico-professionali, di qualifica professionale triennale, valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, o del diploma di istruzione secondaria superiore. La Regione Toscana disciplina la formazione obbligatoria.

Benefici contributivi

– La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%.

– In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i 12 mesi successivi.

– Fino al 31 dicembre 2016, per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, non è dovuto il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro; l’aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5% (resta lo sgravio totale in caso di aziende fino a 9 dipendenti); viene esclusa, per tale tipologia di contratto in apprendistato, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l’anno successivo alla fine del periodo formativo.

Benefici economici

– Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità’ di servizio.

– Per l’ Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per quello di alta formazione e di ricerca, salvo le diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10%o di quella che gli sarebbe dovuta.

Benefici fiscali

– Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

– Per i contratti sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2015, l’intero costo sostenuto dal datore di lavoro diventa deducibile dalla base imponibile IRAP.

 

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