Novità in tema di ammortizzatori sociali

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Dopo l’emanazione in vigore del D.Lgs. n.148/15, di riforma degli ammortizzatori sociali, anche agli apprendisti con contratto professionalizzante è stato esteso il campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria.

Qui di seguito le principali novità.

Aliquote Ordinarie Cigo
Destinatari Aliquota
Industria in genere fino a 50 dipendenti 1,70%
Industria in genere oltre 50 dipendenti 2,00%
Industria e artigianato edile – Operai 4,70%
Industria e artigianato lapideo – Operai 3,30%
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti – Impiegati/Quadri 1,70%
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti – Impiegati/Quadri 2,00%

Apprendisti
Nello specifico gli apprendisti con contratto professionalizzante, dipendenti di aziende entranti nel campo di applicazione della cassa ordinaria o straordinaria, possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Diversamente, apprendisti dipendenti di imprese che hanno accesso al solo trattamento straordinario potranno beneficiare del solo trattamento straordinario, ma soltanto per la causale di crisi aziendale.
A seguito di ciò l’Inps è intervenuto, con messaggio n.24/16, chiarendo così gli obblighi contributivi relativi al finanziamento della cassa integrazione.

Relativamente ai contributi ordinari, l’Inps chiarisce che si riducono gli oneri contributivi della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari settori, definendoli secondo le misure che seguono a decorrere dal settembre 2015:
• 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
• 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
• 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
• 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
• 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti;
• 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti.

Per gli apprendisti dipendenti di aziende destinatarie della sola Cigs l’aliquota di finanziamento dovuta è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico del lavoratore).

Per espressa previsione legislativa, la contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs) sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Viene altresì precisato che per l’apprendista, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.

 

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