Cambiano le regole sulla detassazione dei premi di risultato

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NUOVE REGOLE SULLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO

Con la L. n.208/15 (Legge di Stabilità 2016), a partire dall’anno 2016 viene reintrodotta la c.d.
detassazione dei premi di risultato. Già presente per precedenti annualità, tale agevolazione fu
infatti “sospesa” per lo scorso anno.

Essa consiste, in sostanza, nella tassazione sostitutiva al 10% di talune erogazioni premiali, le
quali, di conseguenza, non andranno assoggettate a Irpef e relative addizionali.
Tale disposizione, pur essendo già operativa, necessita, per la sua definitiva attuazione, di un
D.P.C.M., che dovrebbe essere emanato entro la fine del mese di febbraio 2016 (60 giorni dal
vigore della citata Legge di Stabilità).

Prudenzialmente si consiglia di attendere l’emanazione del sopra citato D.P.C.M. prima di operare
la detassazione sui premi; una volta avuto l’atto ministeriale, sarà sempre possibile detassare,
conguagliandole, anche le eventuali erogazioni precedenti tassate ordinariamente.

La norma, al fine di poter operare la tassazione sostitutiva, richiede che le erogazioni premiali siano previste da specifici accordi di secondo livello, aziendale o territoriale, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ovvero, ove esistenti, con le Rsu/Rsa. Tale accordo, cosa questa che sarà specificata meglio nell’emanando D.P.C.M., dovrà certamente essere depositato.

Il premio di risultato, da erogare, dovrà essere legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. Anche in questo caso maggiori indicazioni saranno fornite a mezzo del emanando D.P.C.M.. Sarà possibile operare tale detassazione fino a un ammontare massimo annuo, di erogazione premiale, pari a € 2.000,00. Ciò per quei soggetti che, nell’anno 2015, abbiamo avuto un reddito da lavoro subordinato non superiore a €50.000,00. Per quest’ultima indicazione il datore di lavoro dovrà valutare queste casistiche:

• se il lavoratore era già suo dipendente per l’intero anno 2015, e non ha avuto in quell’anno rapporti di lavoro subordinato con altre imprese, il datore ha già a disposizione tale indicazione;

• se il lavoratore non era suo dipendente nell’anno 2015, o lo è stato solo per un periodo (quindi ha avuto, presumibilmente altri rapporti di lavoro subordinato), il datore dovrà farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione indicante l’ammontare totale del reddito da lavoro subordinato che lo stesso può vantare per l’anno 2015.

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, l’ammontare del premio di risultato detassabile salirà a € 2.500,00; anche in questo caso, per la definizione di tale situazione, ci sarà da attendere il già citato D.P.C.M..

 

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