Lo scudo penale protegge sanitari e pubblici amministratori. Resta la responsabilità civile

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La conversione in legge del DL 44/2021, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, ha introdotto un ulteriore articolo, il 3bis, che introduce un vero e proprio scudo penale. Si tratta di una norma, che estende la non punibilità per i soggetti indicati, sia in relazione all’omicidio colposo sia in relazione alle lesioni personali colpose, durante la fase di emergenza epidemiologica, per tutti i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. L’importante è che questi fatti siano connessi alla situazione di emergenza. Rimane però fuori dallo scudo la colpa grave.

Nel decreto Semplificazioni era già stata introdotta una limitazione di responsabilità temporanea per i pubblici amministratori soggetti al controllo della Corte dei conti, per le accuse di danno erariale. Il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ai tempi del governo Conte bis, era protetto anche lui da uno scudo per il danno erariale, previsto nel decreto Cura Italia che ne aveva istituito la carica.

Si sono moltiplicate perciò, negli ultimi tempi, le protezioni dalle procedure di carattere penale contro particolari soggetti che hanno operato ed operano in emergenza. Se questo sembra accettabile per chi esercita la professione sanitaria in questo particolare periodo, non sembra molto giustificato uno scudo per altre categorie ed altre situazioni.

Vediamo più da vicino la norma che disciplina la «responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2» (così la rubrica), l’art. 3 del d.l. 44/2021.

«Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione»

Il DL 44/2021 prevedeva in origine un unico articolo (Art.3) in relazione alla “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2”, composto da un solo comma. In esso viene esclusa la punibilità in relazione sia all’omicidio colposo (Art.589 del Codice Penale) sia alle lesioni personali colpose (Art.590 del Codice Penale) conseguenti alla somministrazione di un vaccino anti-Covid avvenuta durante la campagna vaccinale straordinaria. Tale esclusione è pacifica, recita il testo, “[…] quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.” Nel caso in questione, pare più opportuno parlare di “immunità penale” che di “scudo”.

Al professionista, nonostante lo scudo penale, conviene però ricorrere alla copertura di responsabilità civile che lo tuteli dalla colpa grave. Come disciplinato dalla cosiddetta legge Gelli, responsabile civilmente, nei confronti del paziente danneggiato, è sempre la struttura sanitaria dove il professionista presta servizio. Tale struttura può esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave.

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L’art. 3bis citato infatti non fa minimamente cenno a un’esclusione della risarcibilità del danno cagionato dal professionista sanitario, anche se quest’ultimo si sia attenuto a tutte le linee guida sufficienti a garantire una corretta esecuzione della prestazione sanitaria [come la vaccinazione].

Un altro quasi scudo penale è stato ottenuto dai dirigenti scolastici in tema di sicurezza nelle scuole. Con l’approvazione del decreto legge fisco e lavoro, nel momento in cui i dirigenti scolastici rispettano tutto quello che la normativa prevede, vengono esonerati dalla responsabilità civile, penale ed amministrativa sulla sicurezza degli edifici e possono anche inibire l’uso degli edifici, se si rendono conto che questi non rispettano le norme e possono portare alti rischi.

Anche questa una norma che esonera dalla responsabilità non solo penale, ma anche civile. i dirigenti pubblici, probabilmente nella considerazione che il rispetto della sicurezza negli edifici scolastici non può essere imposto a chi materialmente non può incidere sui lavori necessari per l’adeguamento degli edifici nel rispetto delle norme soprattutto antisismiche. Se ne parla fin dal tremendo terremoto del 2002 a San Giuliano di Puglia, quando 26 bambini rimasero uccisi dal crollo della loro scuola. Ma finora si sono fatte molte chiacchiere, ma poche azioni concrete.

In tutto questo scenario dunque gli ultimi governi, con decreti legislativi, hanno pensato a proteggere gli operatori e gli amministratori coinvolti in situazioni d’emergenza (e non) dai rischi delle conseguenze di un’azione penale nei loro confronti. Un’abitudine che sta prendendo piede, che non tutela i cittadini che da determinate azioni (o talvolta inazioni) subiscono conseguenze anche mortali.

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