Lavoro: stop all’assunzione dei disabili in caso di ricorso a cig Covid-19

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Stop all’obbligo di assunzione dei disabili e delle categorie protette in caso di ricorso alla cassa integrazione con causale Covid-19. Lo rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare numero 19/2020. La sospensione è applicabile per tutta la durata dell’integrazione salariale, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate o alla quantità di orario ridotto.

Una volta finita la situazione di crisi assistita dagli strumenti di cassa integrazione dovuti all’emergenza, il datore di lavoro avrà nuovamente l’obbligo di presentare la richiesta di avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente.

Cassa integrazione, in quali casi sono sospesi gli obblighi
La sospensione dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità è originariamente stata riconosciuta in favore delle imprese che si trovano in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali che determinano il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Col tempo l’applicazione della sospensione è stata inoltre riconosciuta nei casi di ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, di imprese che assumono percettori di sostegno al reddito, che ricorrono al trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), che ricorrono al contratto di solidarietà e nelle ipotesi di accordi e procedure di incentivo all’esodo.

Stop assunzione disabili, cosa dice il Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro informa che in questo momento di emergenza Covid e crisi economica, il ricorso alla procedura di sospensione nelle ipotesi di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Cassa integrazione in deroga risulta opportuna per le aziende in CIGO che non fossero nelle condizioni di adempiere all’obbligo.

L’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti, si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza Covid-19.

Una volta finita la situazione di crisi assistita dagli strumenti di cassa integrazione dovuti all’emergenza, il datore di lavoro avrà nuovamente l’obbligo di presentare la richiesta di avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente.

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