Governo caos: il DL rilancio non basta, nuovo cdm per un altro decreto legge quadro. Seguirà ulteriore Dpc m di Conte

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Dopo il lunghissimo parto del DL aprile, slittato a maggio e diventato DL rilancio, predisposto da ministri e cofane di esperti governativi, si scopre che – oltre al maxidecreto varato ieri (459 pagine e oltre 250 articoli), il farraginoso sistema ideato da Conte e i suoi non funziona e quindi occorrono altri aggiustamenti.

A quanto apprende l’Adnkronos, oggi in Consiglio dei ministri dovrebbe approdare anche un decreto legge quadro -di soli 3 articoli- che disegnerà un contesto, nazionale, entro il quale le Regioni dovranno orientarsi. Nel dl, ad esempio, è fatto divieto di spostamenti “in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, si legge nella bozza che l’Adnkronos ha visionato. Al dl quadro dovrebbe poi seguire un nuovo Dpcm, che probabilmente verrà varato tra stasera o, più probabilmente, domani.

In attesa che il decreto approdi, nelle prossime ore, in Consiglio dei Ministri è stata diffusa la bozza del dl quadro in vista delle prossime riaperture. Un testo composto da soli tre articoli che – seppur con tutte le precauzioni e limitazioni del caso – pone di fatto la parola fine al lockdown. Le misure del decreto sulle riaperture a cui sta lavorando il governo si applicano “a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020”, termine dello stato di emergenza.

SPOSTAMENTI TRA REGIONI VIETATI FINO AL 2 GIUGNO – Per muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale bisognerà aspettare il 3 giugno e, successivamente, saranno possibili ulteriori limitazioni “per rischio epidemiologico”. “Fino al 2 giugno 2020 – si legge nella bozza del decreto – sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”.

DAL 18 MAGGIO CIRCOLAZIONE LIBERA DENTRO REGIONE – A partire da lunedì 18 maggio – viene spiegato nella bozza – “gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate” per “specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica”.

REGIONI POSSONO ADOTTARE PROPRI PROTOCOLLI – “Le singole regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 o del comma 8. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida” del decreto “che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.”Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, – prosegue la bozza – le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio” la Regione “informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell’ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”.

Leggi anche:   Giustizia: Procura di Firenze chiede al Csm di tutelare l'ufficio

SINDACO PUÒ DISPORRE CHIUSURA AREE PUBBLICHE – “Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

RISPETTO NORME O SOSPENSIONE ATTIVITÀ – A partire da lunedì “le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale”. Nel dettaglio la violazione del decreto legge sulle riaperture a cui sta lavorando il governo prevede la sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro, come già disposto dal dl 19/2020 “nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali – si legge ancora nel testo – sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte” e “ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Il prefetto assicura l’esecuzione delle misure disposte da autorità statali, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti”.

DIVIETO MOBILITÀ PER CHI È IN QUARANTENA – “È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria”.

Calendario Tweet

aprile 2024
L M M G V S D
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930