Coronavirus e pieni poteri: i Dpcm di Conte erano illegittimi, il parere di illustri cattedratici

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Il premier Conte, profittando dell’emergenza coronavirus che il suo governo non ha saputo affrontare tempestivamente, tanto che è primatista europeo di morti, ha assunto praticamente i pieni poteri, legiferando con Dpcm di immediata efficacia, rimediando in ritardo con un decreto legge che li ha riassunti. Facendo fuori in un colpo solo Presidente della Repubblica, come al solito silente, anzi assente quando certi atti li fa la sinistra, e Parlamento. Non sono certo io il più qualificato a giudicare queste situazioni, che sono passate nel silenzio di tomba dei costituzionalisti di sinistra.

Perfino Sabino Cassese ci è andato giù duro: «Nell’interpretazione della Costituzione non si può giocare con le parole. Una pandemia non è una guerra. Non si può quindi ricorrere all’articolo 78. La Costituzione è chiara. La profilassi internazionale spetta esclusivamente allo Stato ( art. 117, II comma, lettera q). Lo Stato agisce con leggi, che possono delegare al governo compiti e definirne i poteri. La Corte costituzionale, con un’abbondante giurisprudenza, ha definito i modi di esercizio del potere di ordinanza «contingibile e urgente», cioè per eventi non prevedibili e che richiedono interventi immediati. Le definizioni della Corte sono state rispettate a metà.Il primo decreto legge era “fuori legge”. Poi è stato corretto il tiro, con il secondo decreto legge, che smentiva il primo, abrogandolo quasi interamente. Questa non è responsabilità della politica, ma di chi è incaricato degli affari giuridici e legislativi. C’è taluno che ha persino dubitato che abbiano fatto studi di giurisprudenza».

Anche il costituzionalista Gaetano Silvestri giudica che Conte ha travalicato i limiti costituzionali: «L’esordio delle misure di contenimento del contagio epidemico da Covid-19 è stato caratterizzato da un profluvio di dpcm contenenti discipline delle più varie materie e dei più disparati oggetti, norme attuative di disposizioni già vigenti e, insieme, norme anche fortemente innovative della legislazione esistente, non escluse limitazioni di diritti fondamentali, prescrizioni di nuovi doveri di comportamento, financo sanzioni penali.

Tutto sotto l’ombrello (si potrebbe dire sotto … la foglia di fico) di una disposizione “in bianco” del d.l. n. 6/2020, meramente attributiva di potere, senza alcuna delimitazione di forma o di contenuto. Ciò che non sarebbe stato consentito in sede di delegazione legislativa si è pensato fosse ammissibile con un decreto legge a maglie larghe, anzi … larghissime! È vero che buona parte dei veri e propri “sfregi” costituzionali della prima fase dell’emergenza sono stati cancellati a posteriori da successivi atti con forza di legge, in special modo dal d.l. n.19/2020, ma è altrettanto vero che ciò è avvenuto in ritardo, dopo il levarsi di molte critiche, accompagnate inevitabilmente da proposte di revisione costituzionale volte ad eliminare gli impacci di un sistema costituzionale bloccato, perché asseritamente irto di pesi e contrappesi che impedirebbero le decisioni».

Zagrebelsky giustifica la difesa del diritto alla salute, che prevale su libertà quali quella di circolare e spostarsi liberamente, ma sorvola sugli strumenti adottati da Conte. Altri costituzionalisti tacciono, non volendo accusare le sinistre, mentre in passato si sono scagliati contro provvedimenti del governo gialloverde che pur erano volti a tutelare la sicurezza degli italiani, ma sacrificavano diritti dei migranti o di altre categorie care alle sinistre. Ricordo perfettamente le polemiche che investirono un’ordinanza del prefetto di Firenze che, a tutela della sicurezza dei cittadini, vietava o limitava lo stazionamento in alcune zone del centro di malintenzionati o nullafacenti. Allora si alzarono alti lai a difesa di queste categorie e intervenne pure il Tar toscano.

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