Cambio gomme: scadenza il 15 aprile, ma serve una proroga

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Era il 25 ottobre del 2019 quando su queste pagine, in coincidenza con la stagione invernale, annunciammo che scattava l’obbligo di avere le catene a bordo del proprio veicolo o di montare gli pneumatici invernali fino al 15 aprile 2020, sulle strade della nostra regione a rischio neve e ghiaccio individuate dalle apposite ordinanze degli enti competenti. Il 15 aprile è ormai alle porte, l’Italia è attraversata dalla emergenza sanitaria per il coronavirus, quale gli adempimenti spettanti all’utente della strada? Vista la situazione potremmo aspettarci un intervento almeno ministeriale (però rapido) per prorogare la scadenza, per evitare due problemi: 1) che la necessità di andare a cambiare le gomme sia una nuova scusa per rompere la segregazione in casa; 2) chenella prima metà di maggio ci possa essere l’assalto ai gommisti.

Va premesso che la specifica direttiva del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti datata 2014 tuttora in vigore concede la deroga di un mese – a partire dal 15 aprile – per andare a sostituire le gomme invernali con quelle estive. Ne discende che dal 16 maggio l’utilizzo delle coperture invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione comporterà l’applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 78 del codice della strada: sanzione amministrativa da un minimo di 431,00 euro a un massimo di 1.734,00 e contestuale ritiro del documento di circolazione del veicolo, come sanzione accessoria, per l’aggiornamento all’Ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Salvo quindi che qualche diversa indicazione non intervenga nei giorni a venire e determinata dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo, la circolazione dopo il 15 maggio con il veicolo che monti pneumatici invernali che non abbiano un indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione ci vedrà passibili delle pesanti sanzioni ricordate. A beneficio del lettore proponiamo la tabella che segue per comprendere meglio quello a cui ci stiamo riferendo. L’indice di velocità è un codice alfanumerico che corrisponde alla velocità massima alla quale lo pneumatico può tecnicamente viaggiare, al di là naturalmente dei limiti previsti dal codice della strada. E’ la lettera, che può variare da Q a Y, riportata alla pagina 3 della carta di circolazione, alla fine della riga pneumatici. Le possibilità che il Dicastero dei Trasporti concede – e scritte sul documento – sono comunque due o tre almeno, in ordine crescente.

Indice di velocità sulla carta di circolazione: nel nostro esempio è T. La lettera in questione, che appare sulla carta di circolazione, deve corrispondere a quella scritta sul fianco di ciascun pneumatico. E’ possibile – unicamente nel caso di uso di coperture invernali nel periodo in cui vige l’obbligo di montarle, cioè dal 15 novembre al 15 aprile – poter usare gomme con un indice di velocità inferiore, ma di un solo livello, ad esempio S anziché T e non anche R al posto di T. In estate, invece, è obbligatorio che la che appare sullo pneumatico corrisponda puntualmente a quella della carta di circolazione.

Sergio Tinti

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