Decreto anticoronavirus: gli ambiti d’azione (28) coperti per contenere il virus

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In attesa della pubblicazione del testo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indichiamo i principali ambiti coperti dal nuovo provvedimento, che prevede, fra l’altro, il rischio del carcere fino a 5 anni per chi viola volontariamente la quarantena essendo positivo e che incorre in un reato contro la salute pubblica, provocando il diffondersi dell’epidemia. Un elenco di regole e limitazioni anti contagio che il governo potrà adottare fino alla fine dell’emergenza, con provvedimenti da rinnovare mese per mese. E che le Regioni potranno anche inasprire, ma solo negli ambiti di loro competenza.
Con il nuovo decreto anti-Coronavirus il governo dà copertura normativa a tutti i divieti introdotti finora con i Dpcm e delimita il campo d’azione proprio e dei governatori, facendo salve le ordinanze locali per altri 10 giorni.
Per le sanzioni si prevede anche il raddoppio per i recidivi e l’aumento di un terzo se si circola in auto senza ragione. E’ possibile chiudere da 5 a 30 giorni, una volta superata l’emergenza, l’attività dei negozi che restano aperti nonostante i divieti. E le nuove regole saranno valide anche per chi sia già stato sanzionato, limitando così anche il rischio di ricorsi a raffica in tribunale. Ecco i 28 ambiti di azione per contenere il virus:
– limitazione della circolazione delle persone, compresa la possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, o di entrare o uscire dal territorio nazionale se non per spostamenti individuali, limitati nel tempo e nello spazio e motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
– chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
– divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
– quarantena per chi ha avuto contatti stretti con contagiati – divieto assoluto di uscire di casa per i positivi; – limiti o stop a riunioni o assembramenti in luoghi pubblici
– niente eventi e riunioni anche culturali, ludiche, sportive, ricreative e religiose;
– sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nelle chiese;
– chiusura di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; – sospensione di congressi e convegni, solo videoconferenze;
– limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
– limiti o stop ad attività ludiche o sportive all’aperto; – possibilità di ridurre o sospendere i trasporti pubblici;
– sospensione o chiusura di tutte le scuole e le università, anche per gli anziani, i master e i corsi professionali, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; – stop a gemellaggi e viaggi di istruzione;
– limitazione o chiusura dei musei e luoghi culturali;
– limitazione della presenza fisica negli uffici pubblici, salve le attività indifferibili e i servizi essenziali puntando prioritariamente sullo smart working; – limitazione o sospensione dei concorsi, salvo a distanza;
– limitazione o sospensione per i negozi, ad eccezione di quelle che garantiscono beni alimentari e di prima necessità che devono comunque assicurare le distanze anti contagio; – limitazione o sospensione per bar e ristoranti;
– limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; – limitazione a fiere e mercati, salvo quelli alimentari;
– specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti al pronto soccorso;
– limitazione dell’accesso di parenti in ospedali, hospice, residenze sanitarie e per gli anziani, nonché nelle carceri;
– obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale per chi è transitato o ha sostato in zone a rischio epidemiologico indicate da Oms o Ministro della salute; – disporre misure di informazione e di prevenzione;
– lavoro agile anche in deroga alle discipline vigenti;
– previsione che le attività consentite si svolgano evitando assembramenti e rispettando distanza e protocolli anti contagio; – possibilità per il prefetto di autorizzare deroghe alle varie limitazioni

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